SOCCORSO STRADALE IN AUTOSTRADA
– il 16 Marzo 2004 da un altro Giudice di Pace di Lodi, con la sentenza n.256/04, R.G. 1033/03 ha totalmente condiviso la tesi del difensore in cui, per un caso di intervento in una piazzola di sosta adiacente alla corsia di emergenza ha sentenziato: “La fattispecie dedotta nel ricorso e in fatto, non contestata in modo convincente appare a questo Giudice non rientrante nell’applicazione dell’art.175 CdS il quale richiama l’art.159 e quindi gli art. 157 e 158 CdS. Il xxxxxxxxxx esercita professionalmente l’attività di soccorso automobilistico, come da certificazione prodotta, e pertanto resta escluso che l’intervento, oggetto di accertamento, abbia costituito ostacolo e pregiudizio per la sicurezza stradale. Poiché il caso in esame non è vietato e sanzionabile dalla legge, Questo Giudice dichiara illegittimo il procedimento sanzionatorio.”
18 novembre 2015
sentenza favorevole: SOCCORSO STRADALE IN AUTOSTRADA
– il 16 Marzo 2004 il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 4474/2004 N.G. 46244/03 Rep. N. 0/04 a seguito opposizione ordinanza ingiunzione della Prefettura di Milano(soccorso in autostrada ad un cliente rimasto in panne in una posizione ininfluente al traffico) ha così sentenziato:
“I motivi dedotti nell’opposizione sono fondati e pertanto il ricorso deve essere accolto.
La fattispecie dedotta nel ricorso e, in fatto, non contestata, non rientra nel campo di applicazione dell’art.175 CdS, il quale richiama l’art. 159 e quindi gli artt. 157, 158 CdS.
Vi è da precisare che, la CARROZZERIA XXXXXXXXXXX esercita professionalmente l’attività di soccorso automobilistico, come ha ammesso il teste escusso Sign.XXXXX XXXXX, e quindi resta escluso che l’intervento della stessa, oggetto dell’accertamento, possa aver costituito ostacolo o pregiudizio per la sicurezza stradale.
Conseguentemente, poiché il caso in esame non è previsto espressamente dalla legge come vietato e sanzionabile, deve dichiararsi illegittimo il procedimento sanzionatorio.”